Ci troviamo davanti ad uno dei bellissimi nudi di Degas. Non c’è nulla di più alto e allo stesso tempo provocante. Veritiero e contemporaneamente onirico. Insomma, qui siamo davanti ad una vera e propria manifestazione di Arte con la A maiuscola. Non mi dilungo oltre perché mi rendo conto che questo non è il mio campo e quindi sono soggetto al rischio di scivoloni clamorosi. Quello che mi interessava constatare è il valore intrinseco che ha questa manifestazione artistica.
L’art. 21 della Costituzione sancisce come unico limite espresso il limite del “buon costume”. È una clausola cosiddetta in bianco o elastica in quanto ammette numerose accezioni e interpretazioni. Ovviamente il significato di questo termine deve essere parametrato al periodo storico nel quale si intende applicare. Ve le ricordate le gemelle Kessler? Quelle che per prime in Italia hanno osato mostrare le gambe? Se vedessimo ora i filmati, con quelle calze spesse, non ne saremmo nemmeno colpiti eppure al tempo hanno destato il loro scandalo.
Generalmente si intende con “buon costume” il limite indicato dalla pubblica decenza e dal senso del pudore (che generalmente viene ricondotto al pudore sessuale). In sintesi se ci dovessimo attenere a questi parametri non solo non ci potremmo godere gli spettacoli delle famose gemelle ballerine ma nemmeno potremmo ammirare questo splendido Degas in copertina.
È chiaro dunque che la legge debba prevedere dei limiti a queste disposizioni. In Italia si è molto discusso in merito ma la giurisprudenza ha finalmente sancito che l’arte e la scienza non sono mai oscene. La Corte Costituzionale in accordo a quanto disposto dal Codice Penale ha però sancito in alcuni casi che “l’osceno non è arte”. Sono stati imposti inoltre dei limiti inerenti le manifestazioni artistiche che abbiano come soggetti minorenni, per i quali “in vista della loro non completa maturità sessuale” sembrano essere ammessi limiti ulteriori.
In sintesi il concetto di pubblica decenza e comune senso del pudore è da ricercarsi in un coacervo di sentenze e se ci si mette non se ne viene più fuori. Effettivamente se ci mettessimo a discutere ad un tavolo non riusciremmo mai a trovare una comune opinione in questi temi.
Ricordo infine che al concetto di buon costume il legislatore affida gran parte delle tutele previste dall’ordinamento. Un caso emblematico e in parte diverso da quello Costituzionale è quello previsto dal Codice Civile in materia di causa del contratto (art. 1343). Insomma, sul buon costume in Italia è meglio non scherzarci troppo. È lo strumento mediante il quale la legge tenta di far entrare la dimensione morale all’interno del diritto. Un fine sicuramente nobile, visto che il diritto si pone come obiettivo quello di regolare i rapporti umani secondo giustizia, ma evidentemente non universalmente condivisibile sotto gli aspetti pratici e applicativi.
Ho trattato il tema della libertà di manifestazione del pensiero in maniera sicuramente superficiale e, per così dire, letteraria, omettendo tecnicismi e citazioni che avrebbero solo confuso e disorientato. Per una trattazione più approfondita consiglio di leggere una Costituzione commentata oppure qualche opera scientifica. Fra tutte consiglio la pietra miliare: Diritto costituzionale di Aljs-Vignudelli, dal quale spesso e volentieri traggo spunto.
La prossima putata la dedicheremo alla libertà di arte e scienza (art. 33 Cost.)
Contributo esterno di Marco Busetto